CESSAZIONE

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  CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

ORDINARIA: pensione, scadenza contratto a tempo determinato e raggiungimento scopo di età;

STRAORDINARIA:

Per scioglimento: morte, cessazione attività imprenditoriale;

Per risoluzione: dimissione, licenziamento, impossibilità sopravvenuta.  

Il Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è un’indennità economica è una forma di risparmio forzata in quanto sarà percepita solo nel momento dell’uscita definitiva del dipendente dall’azienda.

Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro e, di conseguenza, non ha importanza il motivo per quale tale cessazione sia avvenuta; il TFR è ad accumulo, in quanto è la somma di distinti accantonamenti annui il cui importo viene determinato al 31/12 di ogni esercizio, di ciascun dipendente, dividendo per 13,5 la retribuzione annua dovuta e aggiungendo all’importo la rivalutazione della indennità già accantonata negli anni precedenti. E’ importante rilevare che la legge 297/82 ha introdotto miglioramenti dei trattamenti pensionistici, finanziati con l’aumento dello 0.5% dei contributi al Fondo pensione al carico del datore di lavoro che poi viene trattenuta nell’importo complessivo. Il lavoratore con un’anzianità di servizio presso l’azienda di almeno 8 anni può richiedere un anticipo del TFR di sua competenza. La rivalutazione delle quote accantonate avviene moltiplicando il loro totale per il tasso costituito dalla quota fissa del 1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. Tramite la rivalutazione il legislatore ha voluto salvaguardare il valore delle somme accantonate a favore del dipendente.