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CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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ORDINARIA: pensione,
scadenza contratto a tempo determinato e raggiungimento scopo di età;
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STRAORDINARIA:
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Per
scioglimento: morte,
cessazione attività imprenditoriale;
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Per risoluzione:
dimissione, licenziamento, impossibilità sopravvenuta.
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Il Trattamento di Fine
Rapporto
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Il TFR è un’indennità economica è
una forma di risparmio forzata in quanto sarà percepita solo nel momento
dell’uscita definitiva del dipendente dall’azienda.
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Il TFR è dovuto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro e, di conseguenza, non ha importanza il
motivo per quale tale cessazione sia avvenuta; il TFR è ad accumulo, in
quanto è la somma di distinti accantonamenti annui il cui importo viene
determinato al 31/12 di ogni esercizio, di ciascun dipendente, dividendo per
13,5 la retribuzione annua dovuta e aggiungendo all’importo la
rivalutazione della indennità già accantonata negli anni precedenti. E’
importante rilevare che la legge 297/82 ha introdotto miglioramenti dei
trattamenti pensionistici, finanziati con l’aumento dello 0.5% dei
contributi al Fondo pensione al carico del datore di lavoro che poi viene
trattenuta nell’importo complessivo. Il lavoratore con un’anzianità di
servizio presso l’azienda di almeno 8 anni può richiedere un anticipo del
TFR di sua competenza. La rivalutazione delle quote accantonate avviene
moltiplicando il loro totale per il tasso costituito dalla quota fissa del
1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato
dall’ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente. Tramite la
rivalutazione il legislatore ha voluto salvaguardare il valore delle somme
accantonate a favore del dipendente.
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