SCIOGLIMENTO

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SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Individuale

Lo scioglimento del rapporto di lavoro può avvenire per scadenza del termine di validità nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, per il raggiungimento dei limiti d’età, dimissioni volontarie del lavoratore, oppure con il licenziamento del dipendente negli altri casi.

Il licenziamento è l’atto unilaterale mediante il quale il datore di lavoro pone temine al rapporto e può essere:

 

Per giusta causa

Per giustificato motivo:

                                                                      Soggettivo (causa del lavoratore);

Oggettivo (causa del datore di lavoro).

Il mancato rispetto delle norme sul licenziamento comporta l’inefficacia del provvedimento e il datore di lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, per le imprese maggiore di 15 lavoratori; invece per le imprese minore di 15 persone, deve pagargli un’indennità. L’indennità è pari, per i primi 12 mesi, all’80% e per gli eventuali mesi successivi, al 64%.  

Collettivi

I licenziamenti collettivi sono quelli che riguardano una pluralità di lavoratori per cessazione o riduzione dell’attività. La scelta di licenziare deve essere fatta secondo criteri indicati dalla legge o da contratti collettivi. Devono essere effettuate procedure di consultazione sindacale, altrimenti i licenziamenti sono inefficaci.

LA MOBILITÀ: i lavoratori colpiti da determinati tipi di licenziamenti, sono iscritti in liste di mobilità, percepiscono un’indennità e devono essere in una corsia preferenziale nelle assunzioni.

LA DIMISSIONE è l’atto unilaterale mediante il quale il lavoratore pone termine al rapporto. Il lavoratore può presentare in ogni tempo le dimissioni dando un preavviso.