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SCIOGLIMENTO
DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Individuale
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Lo scioglimento del rapporto di lavoro
può avvenire per scadenza del termine di validità nel caso di un contratto
di lavoro a tempo determinato, per il raggiungimento dei limiti d’età,
dimissioni volontarie del lavoratore, oppure con il licenziamento del
dipendente negli altri casi.
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Il licenziamento è l’atto
unilaterale mediante il quale il datore di lavoro pone temine al rapporto e
può essere:
Per
giusta causa
Per
giustificato motivo:
Soggettivo (causa del
lavoratore);
Oggettivo (causa del datore
di lavoro).
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Il mancato rispetto delle norme sul
licenziamento comporta l’inefficacia del provvedimento e il datore di
lavoro è obbligato a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, per le
imprese maggiore di 15 lavoratori; invece per le imprese minore di 15
persone, deve pagargli un’indennità. L’indennità è pari, per i primi
12 mesi, all’80% e per gli eventuali mesi successivi, al 64%.
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Collettivi
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I licenziamenti collettivi sono quelli
che riguardano una pluralità di lavoratori per cessazione o riduzione
dell’attività. La scelta di licenziare deve essere fatta secondo criteri
indicati dalla legge o da contratti collettivi. Devono essere effettuate
procedure di consultazione sindacale, altrimenti i licenziamenti sono
inefficaci.
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LA MOBILITÀ: i lavoratori colpiti da
determinati tipi di licenziamenti, sono iscritti in liste di mobilità,
percepiscono un’indennità e devono essere in una corsia preferenziale
nelle assunzioni.
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LA
DIMISSIONE è l’atto unilaterale mediante il quale il lavoratore pone
termine al rapporto. Il lavoratore può presentare in ogni tempo le
dimissioni dando un preavviso.
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