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Il lavoro
parasubordinato
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Il rapporto di
lavoro dei Collaboratori Coordinati Continuativi (CO.CO.CO.) si definisce
parasubordinato poiché presenta caratteristiche proprie in parte di lavoro
autonomo e in parte di lavoro subordinato.
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La legge individua gli elementi
caratteristici del rapporto di CO.CO.CO ed elenca espressamente una serie di
figure professionali riconducibili alla tipologia contrattuale.
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Fra le figure
riconducibili al rapporto di CO.CO.CO possiamo inquadrare gli amministratori
di società, di condominio, i sindaci di società, i revisori di società, i
collaboratori di giornali e riviste, i venditori a domicilio; possono
instaurare un rapporto di CO.CO.CO anche i soci lavoratori di cooperative.
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Può essere svolta nella forma di
CO.CO.CO ogni attività lavorativa intellettuale o manuale se il rapporto di
lavoro presenta queste caratteristiche:assenza di vincolo di subordinazione;
prestazione resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuo;
nessun impiego di mezzi organizzati (attrezzature/mobili); retribuzione
periodica prestabilita.
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Il rapporto di lavoro in esame si
differenzia dal lavoro dipendente in quanto non sussiste alcun vincolo di
subordinazione e dall’attività imprenditoriale poiché manca
un’organizzazione di mezzi (struttura).
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La prassi amministrativa e la
giurisprudenza hanno precisato il significato e la portata delle
caratteristiche descritte per agevolare la distinzione tra i CO.CO.CO e le
altre tipologie di rapporto di lavoro:
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- la collaborazione
è intesa con svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di
scopi determinati da altri;
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- la collaborazione comporta la
possibilità per il committente di fornire delle direttive al collaboratore
nei limiti dell’autonomia professionale di quest’ultimo e comporta
l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione
economica del committente;
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- la continuità deve derivare da una
prestazione non occasionale, (le parti concordano per lo svolgimento di una
serie di prestazione un arco di tempo determinato);
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- in prevalenza del carattere
personale dell’apporto lavorativo del collaboratore; lo stesso può
impiegare mezzi propri e può avvalersi della collaborazione di terzi.
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Il corrispettivo
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Il corrispettivo della prestazione
viene concordato tra le parti, generalmente in proporzione alla quantità,
qualità e tempo relativo all’attività effettivamente prestata. La legge
prevede la fissazione di una retribuzione periodica prestabilita; ciò
significa che le parti devono concordare preventivamente il compenso ma non
anche necessariamente la periodicità che può essere mensile, plurimensile
o annuale. In aggiunta al compenso di denaro, al collaboratore possono
essere riconosciuti benefici in natura, tipo buoni pasto, auto aziendale,
cellulare.
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A differenza di quanto avviene per il
lavoro dipendente, la sede di lavoro ai fini del rimborso forfetario delle
spese di trasferta, può non coincidere con la localizzazione
dell’impresa.
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In particolare, quanto la natura
dell’attività non consente di identificare la sede dei lavori come quelle
della società occorre far riferimento al domicilio fiscale del
collaboratore.
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La base imponibile
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Il reddito di
CO.CO.CO costituisce il reddito assimilato a quello del lavoro dipendente;
valgono pertanto gli stessi criteri di imponibilità contributiva e fiscale
dei diversi elementi retributivi previsti per il lavoratore dipendente.
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La base imponibile sulla quale devono
essere calcolati ai contributi INPS, i premi dovuti all’INAIL e le
imposte, è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo
percepite dai collaboratori; a tal fine bisogna far riferimento a quello
stabilito per i lavoratori dipendenti. Si considerano redditi imponibili
nell’anno i compensi percepiti dal collaboratore entro il 12 dell’anno
successivo.
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L’assimilazione dei redditi da
CO.CO.CO a quella di lavoro dipendente vale dal punto di vista fiscale, non
ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. Per quanto riguarda il
cumulo con la pensione, i redditi da collaborazione rientrano nella
categoria dei redditi di lavoro autonomo.
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Ai fini del calcolo del premio INAIL,
i compensi imponibili devono rispettare un minimale, che è pari a 11.512
€ e un massimale, che è pari a 21.378 € (dal 1/07/01).
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Questo tipo di calcolo non crea
problemi in caso di un unico committente; il problema sussiste nel caso di
un rapporto di collaborazione con più committenti (ciascun committente deve
essere a conoscenza degli altri compensi erogati da altri committenti;
l’onere di comunicare i compensi ai committenti è a carico dei
collaboratori).
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La forma di previdenza garantita
dall’INPS ai CO.CO.CO è la cosiddetta gestione separata, alla quale il
committente prevede a versare la contribuzione che come per l’INAIL per
1/3 è a carico del collaboratore.
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Misura della contribuzione
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Per la generalità dei collaboratori
è nel 2002 il 14% (ad esempio noi perché non abbiamo rapporti di
previdenza). Tale aliquota ogni 2 anni aumenta dell’1% fino ad arrivare al
19%. Per i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza, la misura del
contributo è pari al 10% (ad esempio il lavoratore autonomo, l’artigiano,
il lavoratore dipendente, gli avvocati, le commesse ed i medici che hanno
stipulato un contratto di collaborazione). Il contributo è dovuto nel
limite massimo di 76.442, 85 €.
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Per
quanto riguarda le ritenute fiscali, nella generalità dei casi devono
essere effettuate con le modalità proprie del reddito di lavoro dipendente,
avendo cura di ragguagliare gli scaglioni di reddito al periodo di
riferimento dei compensi. Allo stesso modo devono essere trattate le
detrazioni. Qualora il
collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione con più committenti,
ciascuno committente dovrà comportarsi come se il suo compenso corrisposto
fosse l’unico percepito dal collaboratore. I versamenti e i
contributi vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.
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