LAVORO PARASUBORDINATO

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Il lavoro parasubordinato

Il rapporto di lavoro dei Collaboratori Coordinati Continuativi (CO.CO.CO.) si definisce parasubordinato poiché presenta caratteristiche proprie in parte di lavoro autonomo e in parte di lavoro subordinato.

La legge individua gli elementi caratteristici del rapporto di CO.CO.CO ed elenca espressamente una serie di figure professionali riconducibili alla tipologia contrattuale.

Fra le figure riconducibili al rapporto di CO.CO.CO possiamo inquadrare gli amministratori di società, di condominio, i sindaci di società, i revisori di società, i collaboratori di giornali e riviste, i venditori a domicilio; possono instaurare un rapporto di CO.CO.CO anche i soci lavoratori di cooperative.

Può essere svolta nella forma di CO.CO.CO ogni attività lavorativa intellettuale o manuale se il rapporto di lavoro presenta queste caratteristiche:assenza di vincolo di subordinazione; prestazione resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuo; nessun impiego di mezzi organizzati (attrezzature/mobili); retribuzione periodica prestabilita.

Il rapporto di lavoro in esame si differenzia dal lavoro dipendente in quanto non sussiste alcun vincolo di subordinazione e dall’attività imprenditoriale poiché manca un’organizzazione di mezzi (struttura).

La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno precisato il significato e la portata delle caratteristiche descritte per agevolare la distinzione tra i CO.CO.CO e le altre tipologie di rapporto di lavoro:

- la collaborazione è intesa con svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri;

- la collaborazione comporta la possibilità per il committente di fornire delle direttive al collaboratore nei limiti dell’autonomia professionale di quest’ultimo e comporta l’inserimento funzionale del parasubordinato nell’organizzazione economica del committente;

- la continuità deve derivare da una prestazione non occasionale, (le parti concordano per lo svolgimento di una serie di prestazione un arco di tempo determinato);

- in prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del collaboratore; lo stesso può impiegare mezzi propri e può avvalersi della collaborazione di terzi.  

Il corrispettivo

Il corrispettivo della prestazione viene concordato tra le parti, generalmente in proporzione alla quantità, qualità e tempo relativo all’attività effettivamente prestata. La legge prevede la fissazione di una retribuzione periodica prestabilita; ciò significa che le parti devono concordare preventivamente il compenso ma non anche necessariamente la periodicità che può essere mensile, plurimensile o annuale. In aggiunta al compenso di denaro, al collaboratore possono essere riconosciuti benefici in natura, tipo buoni pasto, auto aziendale, cellulare.

A differenza di quanto avviene per il lavoro dipendente, la sede di lavoro ai fini del rimborso forfetario delle spese di trasferta, può non coincidere con la localizzazione dell’impresa.

In particolare, quanto la natura dell’attività non consente di identificare la sede dei lavori come quelle della società occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.  

La base imponibile

Il reddito di CO.CO.CO costituisce il reddito assimilato a quello del lavoro dipendente; valgono pertanto gli stessi criteri di imponibilità contributiva e fiscale dei diversi elementi retributivi previsti per il lavoratore dipendente.

La base imponibile sulla quale devono essere calcolati ai contributi INPS, i premi dovuti all’INAIL e le imposte, è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepite dai collaboratori; a tal fine bisogna far riferimento a quello stabilito per i lavoratori dipendenti. Si considerano redditi imponibili nell’anno i compensi percepiti dal collaboratore entro il 12 dell’anno successivo.

L’assimilazione dei redditi da CO.CO.CO a quella di lavoro dipendente vale dal punto di vista fiscale, non ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. Per quanto riguarda il cumulo con la pensione, i redditi da collaborazione rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo.

Ai fini del calcolo del premio INAIL, i compensi imponibili devono rispettare un minimale, che è pari a 11.512 € e un massimale, che è pari a 21.378 € (dal 1/07/01).

Questo tipo di calcolo non crea problemi in caso di un unico committente; il problema sussiste nel caso di un rapporto di collaborazione con più committenti (ciascun committente deve essere a conoscenza degli altri compensi erogati da altri committenti; l’onere di comunicare i compensi ai committenti è a carico dei collaboratori).

La forma di previdenza garantita dall’INPS ai CO.CO.CO è la cosiddetta gestione separata, alla quale il committente prevede a versare la contribuzione che come per l’INAIL per 1/3 è a carico del collaboratore.  

Misura della contribuzione

Per la generalità dei collaboratori è nel 2002 il 14% (ad esempio noi perché non abbiamo rapporti di previdenza). Tale aliquota ogni 2 anni aumenta dell’1% fino ad arrivare al 19%. Per i lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza, la misura del contributo è pari al 10% (ad esempio il lavoratore autonomo, l’artigiano, il lavoratore dipendente, gli avvocati, le commesse ed i medici che hanno stipulato un contratto di collaborazione). Il contributo è dovuto nel limite massimo di 76.442, 85 €.

Per quanto riguarda le ritenute fiscali, nella generalità dei casi devono essere effettuate con le modalità proprie del reddito di lavoro dipendente, avendo cura di ragguagliare gli scaglioni di reddito al periodo di riferimento dei compensi. Allo stesso modo devono essere trattate le detrazioni. Qualora il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione con più committenti, ciascuno committente dovrà comportarsi come se il suo compenso corrisposto fosse l’unico percepito dal collaboratore. I versamenti e i contributi vanno effettuati entro il 16 del mese successivo.