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Lavoro subordinato
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a)
Premessa
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Il contratto di lavoro subordinato non
ha nel Codice civile una apposita regolamentazione, così come gli altri
contratti tipici riconosciuti dal nostro sistema giuridico.
Per poter, quindi, affrontare il tema in argomento, occorre riferirsi
all'art. 2094, C.C., che fornisce la definizione di prestatore di lavoro
subordinato.
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b)
Struttura del contratto
di lavoro
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Il contratto di lavoro individuale subordinato può definirsi come il
negozio giuridico stipulato tra lavoratore subordinato e imprenditore,
avente ad oggetto la prestazione, da parte del lavoratore, di un'attività
lavorativa, manuale o intellettuale, in favore dell'imprenditore, alle
dipendenze e sotto la direzione e il controllo di quest'ultimo, a fronte di
un corrispettivo (art. 1321, C.C., art. 1325, C.C., art. 2094, C.C.).
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Il contratto di lavoro, nonostante quanto detto in premessa, è un contratto
tipico, in quanto il suo schema è regolato dalla legge.
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c)
Elementi del contratto
di lavoro
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Il
contratto di lavoro è un contratto "consensuale", poiché si
perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, volontà che vanno
espresse in una certa forma e che debbono essere dirette ad uno specifico
scopo. Possiamo quindi rinvenire nel contratto di lavoro i tre elementi
essenziali del negozio giuridico: la "volontà", la
"forma" e la "causa", pena la nullità.
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d)
Obbligazioni delle parti
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Il
rapporto di lavoro, quale rapporto di scambio, genera essenzialmente due
obbligazioni corrispettive: la prestazione di un'attività lavorativa e una
controprestazione consistente nella corresponsione di un compenso.
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e)
Forme del contratto di
lavoro
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La
stipulazione del contratto di lavoro, quindi, consiste nella manifestazione
delle dichiarazioni di volontà dell'imprenditore e del prestatore di
lavoro, che danno origine all'accordo.
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Di
norma, comunque, si usa fare ricorso ad una lettera di assunzione - redatta
dal datore di lavoro e sottoscritta dal lavoratore - nella quale sono
indicati gli elementi essenziali del rapporto, quali la decorrenza, il
termine, la qualifica, la mansione, la retribuzione e le modalità di
svolgimento del contratto.
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f)
La retribuzione
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La
corresponsione della retribuzione è l'obbligazione principale a carico del
datore di lavoro, in posizione di corrispettività con la prestazione del
lavoro da parte del lavoratore.
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La
Costituzione, nell'art. 36, fissa - data l'enorme importanza che riveste
l'argomento sul piano sociale - i principi basilari che regolano la
retribuzione. Questa, infatti, dovrà essere:
-
proporzionata
alla quantità e alla qualità di lavoro e sufficiente ad assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
-
Lo
stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità che i contratti collettivi
e quelli individuali differenzino le varie posizioni retributive, salvo
quanto disposto dall'art. 37 Cost. riguardo il lavoro femminile e minorile.
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Un'ulteriore
norma sulla retribuzione è data dall'art. 16, L. 20 maggio 1970, n. 300,
che vieta al datore di lavoro di concedere trattamenti economici collettivi
più favorevoli in relazione all'appartenenza dei lavoratori ad associazioni
sindacali, alla loro partecipazione a scioperi o, infine, a motivi
religiosi, razziali, di sesso o di lingua.
-
La retribuzione corrisposta al
lavoratore è formata da un insieme di elementi o voci retributive il cui
importo viene determinato in molteplici sedi:
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- in sede di Contratto collettivo
nazionale, in cui vengono fissati i livelli di base delle principali voci
retributive, il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, il premio di
partecipazione e le varie indennità;
-
- in sede di contrattazione collettiva
aziendale, dove viene rivista in termini migliorativi per i dipendenti la
disciplina di alcuni elementi concordati precedentemente in sede nazionale o
vengono previste nuove voci retributive aventi valore per la singola
azienda;
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-i sede di contratti individuali, dove
la retribuzione può essere influenzata da accordi individuali tra il datore di lavoro e il singolo lavorante o da atti di liberalità del
datore di lavoro;
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La retribuzione
lorda di competenza del lavoratore è formata dalla somma dell’importo
delle varie voci retributive e costituisce il valore di riferimento per il
calcolo dei contributi sociali e della ritenuta fiscale a carico del
dipendente.
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L’importo effettivamente percepito
dal dipendente è quindi diverso dalla retribuzione lorda; la retribuzione
netta è formata dalla retribuzione lorda depurata dei contributi sociali e
del prelievo fiscale; il netto in busta è pari alla retribuzione netta
diminuita di eventuali detrazioni a carico del lavoratore e maggiorata
dell’eventuale assegno per il nucleo famigliare.
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La busta paga
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La busta paga, detta
anche foglio paga o cedolino, è un documento elaborato
dall’amministrazione del personale per dettagliare e certificare la
retribuzione lorda, le trattenute contributive e fiscali e la somma netta da
pagare in relazione alla prestazione lavorativa di ciascun dipendente.
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E’ importante osservare che mentre
per il lavoro impiegatizio gli importi delle varie voci retributive sono
sempre espressi su base mensile, nel caso del lavoro operaio, in molti
settori gli importi sono generalmente espressi su base oraria.
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Elementi
della retribuzione
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IL MINIMO TABELLARE E’ la voce retributiva mensile di base e viene determinata, nell’ambito
di ciascun Contratto collettivo nazionale di lavoro, con una articolazione
incentrata sulle qualifiche e sulle categorie del personale previste
dall’accordo collettivo e con importi che sono soggetti ad aumenti
predeterminati durante il periodo di applicazione
dell’accordo.
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L’INDENNITA’ DI CONTINGENZA Era la voce retributiva mediante la quale la paga veniva agganciata, con un
sistema di indicizzazione, all’aumento del costo della vita.
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IL PREMIO DI PRODUZIONE È una voce retributiva che integra il minimo tabellare: essa scaturisce
dalla contrattazione collettiva e viene determinata sulla base dei risultati
effettivamente conseguiti dall’azienda in fatto di maggiore produttività.
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GLI SCATTI DI ANZIANITA’ È una vocecollegata alla permanenza in azienda del dipendente e ha lo
scopo sia di incentivare la prosecuzione del rapporto di lavoro sia di
riconoscere un aumento della retribuzione a chi è in possesso di una
professionalità più sicura e matura.
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IL
TERZO ELEMENTO PROVINCIALE
Si tratta di una integrazione economica che varia da provincia a provincia e
viene applicata in alcuni settori produttivi.
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L’ELEMENTO
DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
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IL
SUPERMINIMO INDIVIDUALE
Voce retributiva che viene usata per riconoscere al dipendente un
trattamento economico individuale migliorativo rispetto a quanto previsto
dagli accordi collettivi.
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IL
SUPERMINIMO COLLETTIVO
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VARIE
INDENNITA’
Si tratta di integrazione di retribuzione che vengono riconosciute in
relazione a particolari attività o disagi propri del dipendente.
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DIARIE
E TRASFERITE
Rimborso delle spese sostenute dal dipendente inviato in missione temporanea
dall’azienda fuori dall’abituale sede di lavoro.
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IL
LAVORO STRAORDINARIO
È il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro, compreso
tra le 36 e le 40 ore settimanali, retribuito con una paga oraria con
le maggiorazioni orarie previste dalla contrattazione collettiva.
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LE
FERIE
L’art.36 della costituzione sancisce il diritto del lavoratore a ferie
retribuite;la cui durata è diversa in base al settore; se il dipendente non
usufruisce di questo periodo ha diritto ad un indennità.
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LE
FESTIVITA’
Oltre al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal
posto di lavoro con regolare retribuzione determinati giorni che la legge
considera festivi.Nel caso di lavoro retribuito su base oraria il giorno
festivo viene retribuito su base oraria di fatto per 6,67 ore mentre nulla
è dovuto al lavoratore retribuito su base mensile. Un’indennità
aggiuntiva è dovuta per le festività religiose.
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LE
MENSILITA’ AGGIUNTIVE Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla tredicesima che viene
erogata nel mese di dicembre; il suo ammontare è pari alla retribuzione
mensile di fatto normalmente erogata al dipendente.
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Altri
elementi economici
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Tra
gli altri elementi che influiscono sulla retribuzione dei dipendenti ci
sono: le erogazioni una tantum - riconosciute in via eccezionale ai
dipendenti dell’azienda in particolari occasioni -. Le indennità
anticipate per conto degli enti previdenziali e assistenziali,
l’integrazione a carico del datore di lavoro, delle indennità corrisponde
dagli enti previdenziali e assistenziali, (sulla base di quanto disposto dal
contratto di lavoro); l’assegno per il nucleo familiare corrisposto
dall’azienda per conto dell’INPS, le quote versate alle organizzazioni
sindacali, gli anticipi ricevuti in denaro o in natura; ritenute per
scioperi.
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Schema
per la liquidazione della retribuzione di un dipendente
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-
| +
Voci retributive |
------
-
|
=
Retribuzione lorda
- -
Contributi sociali
- +
Integrazioni salariali (calcolati su A arrotondato)
|
A
- B
- C
|
- Imponibile
fiscale (A-B+C)
- Imposta
lorda
- -
Detrazioni di imposta
- -
Ritenute fiscali
|
D
- E
- F
- G
|
- Retribuzione
netta (D-G)
- -
Eventuali altre trattenute
- +
Assegno per il nucleo familiare
- Parziale
(H-I+L)
- -
Arrotondamento precedente
- +
Arrotondamento (all’unità di euro superiore)
|
H
- I
- L
M
- N
- O
|
| Netto
in busta (M-N+O) |
P |
-
Le rilevazioni contabili
-
Le
tipiche scritture effettuate periodicamente in contabilità generale sono
essenzialmente relative a tre distinti momenti:
-
1)
corresponsione anticipi in contanti
-
|
DATA
|
DENOMINAZIONE
CONTI
|
DESCRIZIONE
|
DARE
|
AVERE |
-
15/10
|
Personale
c/acconti
|
Corrisposto
acconto operai
|
X |
|
|
Denaro
in cassa
|
Corrisposto
acconto operai
|
|
-
X
|
-
2)liquidazione
e il pagamento delle retribuzioni
-
|
DATA
|
DENOMINAZIONE
CONTI
|
DESCRIZIONE
|
DARE
|
AVERE |
|
31/10
|
Salari
e stipendi
|
Liquidata
retribuzione ottenuta
|
X
|
|
|
Istituti
previdenziali
|
Liquidata
retribuzione ottenuta
|
X
|
|
|
Personale
c/retribuzioni
|
Liquidata
retribuzione ottenuta
|
|
X
|
|
31/10
|
Personale
c/retribuzioni
|
Pagate
retribuzioni
|
|
X
|
|
Personale
c/arrotondamenti
|
Ultimo
arrotondamento
|
|
X
|
|
Istituti
previdenziali
|
Trattenuto
contr. Sociali
|
|
X
|
|
Erario
c/ritenute da versare
|
Ritenute
fiscali
|
|
X
|
|
Personale
c/acconti
|
Storno
acconto corrisposto
|
|
X
|
|
Creditori
diversi
|
Trattenute
quote sindacali
|
|
X
|
|
Personale
c/arrotondamenti
|
Arrotondamento
precedente
|
|
X
|
|
Banca
x c/c
|
Bonifico
su c/c dipendente
|
|
X
|
|
31/10
|
Creditori
diversi
|
Versate
quote sindacali
|
X
|
|
|
Banca
x c/c
|
Versate
quote sindacali
|
|
X
|
-
3) la liquidazione e versamento dei
contributi sociali
|
DATA
|
DENOMINAZIONE
|
DESCRIZIONE
|
DARE
|
AVERE
|
|
31/10
|
Oneri
sociali
|
Liquidati
oneri sociali ottenuti
|
X
|
|
|
Istituti
previdenziali
|
Liquidati
oneri sociali ottenuti
|
|
X
|
-
4) la liquidazione e il versamento
delle ritenute fiscali
|
DATA
|
DENOMINAZIONE
|
DESCRIZIONE
|
DARE
|
AVERE
|
|
16/11
|
Erario
c/ritenute da versare
|
Versate
ritenute fiscali
|
X
|
|
|
IVA
c/liquidazione
|
Versata
IVA mese precedente
|
X
|
|
|
Istituti
previdenziali
|
Istituti
previdenziali
|
X
|
|
|
Arrotondamenti
passivi
|
Arrotondamenti
passivi
|
X
|
|
|
Arrotondamenti
attivi
|
Arrotondamenti
attivi
|
|
X
|
|
Banca
x c/c
|
Versamento
unificato
|
|
X
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Tipi di retribuzione
previsti dalla legge
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Esistono vari tipi di retribuzione dalla legge. L'articolo 2099 del codice
civile prevede la retribuzione a tempo, la retribuzione a cottimo, quella
con partecipazione agli utili e ai prodotti, quella a provvigione e la
retribuzione in natura.
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La
retribuzione a tempo è quella determinata in rapporto alla durata della
prestazione; all'interno di essa, è possibile distinguere tra quella oraria
e quella mensile: quest'ultima prescinde dalle ore di effettivo lavoro, con
la conseguenza che essa è comprensiva anche dei giorni di riposo
settimanale o infrasettimanale; la retribuzione ad ore, invece prende in
considerazione le ore effettivamente lavorate.
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Esistono vari tipi di cottimo: il cottimo a prezzo o misura, il cui
ammontare si ragguaglia alla quantità di prodotto; il cottimo a tempo, in
cui il compenso si determina attraverso il tempo necessario per una certa
quantità di prodotto; il cottimo integrale, che prevede un compenso per il
lavoratore solo in funzione del risultato del suo lavoro; il cottimo misto,
che introduce accanto alla figura del cottimo integrale un minimo compenso
fisso.
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La retribuzione con partecipazione totale o parziale agli utili è prevista
dall'art. 2099 C.C..
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Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, la partecipazione agli
utili si determina in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese
con pubblicazione obbligatoria del bilancio, in base agli utili netti che
risultano dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
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La
retribuzione a provvigione (art. 2099 C.C.) è commisurata agli affari
conclusi dal prestatore di lavoro a favore del datore di lavoro ed è
utilizzata, in genere, per il personale addetto alle vendite.
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La retribuzione del lavoratore, infine, può avvenire, in tutto o in parte,
in natura.
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Essa, in genere, è adottata al fine di rendere più agevole l'espletamento
di certe mansioni (ad esempio, la concessione del vitto o dell'alloggio ai
sorveglianti o ai custodi).
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g)
Forme particolari di
lavoro subordinato
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APPRENDISTATO Particolare forma di lavoro in forza della quale l’imprenditore è
obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all’apprendista
assunto, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
tecnica per diventare un lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera
nell’impresa. L’apprendista, superato il periodo d’addestramento
professionale, prosegue il lavoro con la qualifica ottenuta alle prove
d’idoneità; a questo punto il contratto si trasforma in un rapporto a
tempo indeterminato e, in caso contrario, il datore deve dare disdetta
scritta al lavoratore al termine del periodo d’apprendistato (legge 25 del
1955/56/87 e legge 196 del 1997).
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CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO È disciplinato dalla legge 863 del 1984 e ha receduto un forte impulso
nella legge 196 del 1997; i datori di lavoro possono assumere
nominativamente i giovani da 16 a 32 anni, per massimo quattro anni e con
l’obbligo di fargli far loro conseguire una formazione professionale. I
vantaggi per i datori di lavoro sono notevoli; infatti, i contributi
previdenziali sono assai inferiori a quelli di qualunque altro dipendente:
inoltre questi lavoratori possono anche non essere assunti dalla società,
al termine del contratto di formazione.
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LAVORO PART-TIME
La Legge 863 del 1984 ha disciplinato per la prima volta il lavoro a tempo
parziale; esso è caratterizzato dallo svolgimento di un’attività per un
periodo ridotto rispetto al normale orario di lavoro. In questo caso il
contratto deve essere redatto in forma scritta.
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LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sono lavori svolti per la tutela dell’ambiente dei beni culturali o in
settori innovativi, come l’assistenza agli anziani o ai portatori
handicap. La finalità è quella di utilizzare a vantaggio della collettività
persone che sarebbero inattive e per le quali lo Atato dovrebbe pagare un
sussidio di disoccupazione. Queste persone sono quelle sospese dal lavoro
con diritto al trattamento straordinario d’integrazione salariale (Cassa
Integrazione Straordinaria –CIG), gli iscritti da più di due anni alle
liste di collocamento e i lavoratori. I soggetti legittimati sono le
pubbliche amministrazioni (comuni, società a partecipazione statale).
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LAVORO
INTERINALE Per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo, le imprese possono
ricorrere a questa particolare forma di lavoro fondata sul rapporto fra tre
soggetti: il lavoratore, l’utilizzatore della manodopera, e la società
fornitrice della manodopera. Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge in esame, il contratto di
lavoro temporaneo, che si instaura tra impresa fornitrice e lavoratore, essa
può essere stipulato a tempo determinato, ossia per l'intera durata della
prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, o a tempo
indeterminato.
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In
forza di tale contratto, il lavoratore temporaneo presta la propria attività
esclusivamente sotto la direzione dell'impresa utilizzatrice; in ipotesi di
contratto a tempo indeterminato, il lavoratore resta a disposizione
dell'impresa fornitrice per tutti i periodi in cui non esplica attività
lavorativa.
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Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività lavorativa per
l'intero periodo di assegnazione previsto, a meno che non superi il periodo
di prova o che non sopravvenga una giusta causa di recesso.
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Con il contratto di lavoro interinale, quindi, il prestatore di lavoro, pur
essendo assunto e retribuito dall'impresa fornitrice, è assoggettato al
potere direttivo dell'impresa utilizzatrice; qui si colloca la differenza
tra lavoro interinale e appalto di servizi. In tale ultima fattispecie,
infatti, è l'appaltatore che organizza i mezzi necessari al compimento del
servizio commissionato, e che perciò è titolare del potere direttivo sui
dipendenti.
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