LAVORO SUBORDINATO

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  Lavoro subordinato

a)     Premessa

Il contratto di lavoro subordinato non ha nel Codice civile una apposita regolamentazione, così come gli altri contratti tipici riconosciuti dal nostro sistema giuridico.  Per poter, quindi, affrontare il tema in argomento, occorre riferirsi all'art. 2094, C.C., che fornisce la definizione di prestatore di lavoro subordinato.  

b)    Struttura del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro individuale subordinato può definirsi come il negozio giuridico stipulato tra lavoratore subordinato e imprenditore, avente ad oggetto la prestazione, da parte del lavoratore, di un'attività lavorativa, manuale o intellettuale, in favore dell'imprenditore, alle dipendenze e sotto la direzione e il controllo di quest'ultimo, a fronte di un corrispettivo (art. 1321, C.C., art. 1325, C.C., art. 2094, C.C.).

Il contratto di lavoro, nonostante quanto detto in premessa, è un contratto tipico, in quanto il suo schema è regolato dalla legge.  

c)     Elementi del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro è un contratto "consensuale", poiché si perfeziona con l'incontro delle volontà delle parti, volontà che vanno espresse in una certa forma e che debbono essere dirette ad uno specifico scopo. Possiamo quindi rinvenire nel contratto di lavoro i tre elementi essenziali del negozio giuridico: la "volontà", la "forma" e la "causa", pena la nullità.  

d)    Obbligazioni delle parti

Il rapporto di lavoro, quale rapporto di scambio, genera essenzialmente due obbligazioni corrispettive: la prestazione di un'attività lavorativa e una controprestazione consistente nella corresponsione di un compenso.  

e)     Forme del contratto di lavoro

La stipulazione del contratto di lavoro, quindi, consiste nella manifestazione delle dichiarazioni di volontà dell'imprenditore e del prestatore di lavoro, che danno origine all'accordo.

Di norma, comunque, si usa fare ricorso ad una lettera di assunzione - redatta dal datore di lavoro e sottoscritta dal lavoratore - nella quale sono indicati gli elementi essenziali del rapporto, quali la decorrenza, il termine, la qualifica, la mansione, la retribuzione e le modalità di svolgimento del contratto.  

f)      La retribuzione

La corresponsione della retribuzione è l'obbligazione principale a carico del datore di lavoro, in posizione di corrispettività con la prestazione del lavoro da parte del lavoratore.

La Costituzione, nell'art. 36, fissa - data l'enorme importanza che riveste l'argomento sul piano sociale - i principi basilari che regolano la retribuzione. Questa, infatti, dovrà essere:

 proporzionata alla quantità e alla qualità di lavoro e sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, la possibilità che i contratti collettivi e quelli individuali differenzino le varie posizioni retributive, salvo quanto disposto dall'art. 37 Cost. riguardo il lavoro femminile e minorile.

Un'ulteriore norma sulla retribuzione è data dall'art. 16, L. 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro di concedere trattamenti economici collettivi più favorevoli in relazione all'appartenenza dei lavoratori ad associazioni sindacali, alla loro partecipazione a scioperi o, infine, a motivi religiosi, razziali, di sesso o di lingua.

La retribuzione corrisposta al lavoratore è formata da un insieme di elementi o voci retributive il cui importo viene determinato in molteplici sedi:

- in sede di Contratto collettivo nazionale, in cui vengono fissati i livelli di base delle principali voci retributive, il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, il premio di partecipazione e le varie indennità;

- in sede di contrattazione collettiva aziendale, dove viene rivista in termini migliorativi per i dipendenti la disciplina di alcuni elementi concordati precedentemente in sede nazionale o vengono previste nuove voci retributive aventi valore per la singola azienda;

-i sede di contratti individuali, dove la retribuzione può essere influenzata da accordi individuali tra il datore  di lavoro e il singolo lavorante o da atti di liberalità del datore di lavoro;

La retribuzione lorda di competenza del lavoratore è formata dalla somma dell’importo delle varie voci retributive e costituisce il valore di riferimento per il calcolo dei contributi sociali e della ritenuta fiscale a carico del dipendente.

L’importo effettivamente percepito dal dipendente è quindi diverso dalla retribuzione lorda; la retribuzione netta è formata dalla retribuzione lorda depurata dei contributi sociali e del prelievo fiscale; il netto in busta è pari alla retribuzione netta diminuita di eventuali detrazioni a carico del lavoratore e maggiorata dell’eventuale assegno per il nucleo famigliare.

La busta paga

La busta paga, detta anche foglio paga o cedolino, è un documento elaborato dall’amministrazione del personale per dettagliare e certificare la retribuzione lorda, le trattenute contributive e fiscali e la somma netta da pagare in relazione alla prestazione lavorativa di ciascun dipendente.

E’ importante osservare che mentre per il lavoro impiegatizio gli importi delle varie voci retributive sono sempre espressi su base mensile, nel caso del lavoro operaio, in molti settori gli importi sono generalmente espressi su base oraria.

Elementi della retribuzione

IL MINIMO TABELLARE E’ la voce retributiva mensile di base e viene determinata, nell’ambito di ciascun Contratto collettivo nazionale di lavoro, con una articolazione incentrata sulle qualifiche e sulle categorie del personale previste dall’accordo collettivo e con importi che sono soggetti ad aumenti predeterminati durante il periodo di applicazione  dell’accordo.

L’INDENNITA’ DI CONTINGENZA Era la voce retributiva mediante la quale la paga veniva agganciata, con un sistema di indicizzazione, all’aumento del costo della vita.

IL PREMIO DI PRODUZIONE È una voce retributiva che integra il minimo tabellare: essa scaturisce dalla contrattazione collettiva e viene determinata sulla base dei risultati effettivamente conseguiti dall’azienda in fatto di maggiore produttività.

GLI SCATTI DI ANZIANITA’  È una vocecollegata alla permanenza in azienda del dipendente e ha lo scopo sia di incentivare la prosecuzione del rapporto di lavoro sia di riconoscere un aumento della retribuzione a chi è in possesso di una professionalità più sicura e matura.

IL TERZO ELEMENTO PROVINCIALE  Si tratta di una integrazione economica che varia da provincia a provincia e viene applicata in alcuni settori produttivi.

L’ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE 

IL SUPERMINIMO INDIVIDUALE  Voce retributiva che viene usata per riconoscere al dipendente un trattamento economico individuale migliorativo rispetto a quanto previsto dagli accordi collettivi.

IL SUPERMINIMO COLLETTIVO

VARIE INDENNITA’  Si tratta di integrazione di retribuzione che vengono riconosciute in relazione a particolari attività o disagi propri del dipendente.

DIARIE E TRASFERITE  Rimborso delle spese sostenute dal dipendente inviato in missione temporanea dall’azienda fuori dall’abituale sede di lavoro.

IL LAVORO STRAORDINARIO  È il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro, compreso  tra le 36 e le 40 ore settimanali, retribuito con una paga oraria con le maggiorazioni orarie previste dalla contrattazione collettiva.

LE FERIE  L’art.36 della costituzione sancisce il diritto del lavoratore a ferie retribuite;la cui durata è diversa in base al settore; se il dipendente non usufruisce di questo periodo ha diritto ad un indennità.

LE FESTIVITA’ Oltre al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro con regolare retribuzione determinati giorni che la legge considera festivi.Nel caso di lavoro retribuito su base oraria il giorno festivo viene retribuito su base oraria di fatto per 6,67 ore mentre nulla è dovuto al lavoratore retribuito su base mensile. Un’indennità aggiuntiva è dovuta per le festività religiose.

LE MENSILITA’ AGGIUNTIVE Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla tredicesima che viene erogata nel mese di dicembre; il suo ammontare è pari alla retribuzione mensile di fatto normalmente erogata al dipendente.

Altri elementi economici

Tra gli altri elementi che influiscono sulla retribuzione dei dipendenti ci sono: le erogazioni una tantum - riconosciute in via eccezionale ai dipendenti dell’azienda in particolari occasioni -. Le indennità anticipate per conto degli enti previdenziali e assistenziali, l’integrazione a carico del datore di lavoro, delle indennità corrisponde dagli enti previdenziali e assistenziali, (sulla base di quanto disposto dal contratto di lavoro); l’assegno per il nucleo familiare corrisposto dall’azienda per conto dell’INPS, le quote versate alle organizzazioni sindacali, gli anticipi ricevuti in denaro o in natura; ritenute per scioperi.

Schema per la liquidazione della retribuzione di un dipendente

 
+ Voci retributive ------
                        
= Retribuzione lorda
- Contributi sociali
+ Integrazioni salariali (calcolati su A arrotondato)
A
B
C
Imponibile fiscale (A-B+C)
 Imposta lorda
 - Detrazioni di imposta
 - Ritenute fiscali
D
E
F
G
Retribuzione netta (D-G)
 - Eventuali altre trattenute
+ Assegno per il nucleo familiare
Parziale (H-I+L)
 - Arrotondamento precedente
+ Arrotondamento (all’unità di euro superiore)
H
I
L
M
N
O
Netto in busta (M-N+O) P

Le rilevazioni contabili

Le tipiche scritture effettuate periodicamente in contabilità generale sono essenzialmente relative a tre distinti momenti:

1) corresponsione anticipi in contanti

DATA

DENOMINAZIONE CONTI

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

15/10

Personale c/acconti

Corrisposto acconto operai

X

Denaro in cassa

Corrisposto acconto operai

X

2)liquidazione e il pagamento delle retribuzioni

DATA

DENOMINAZIONE CONTI

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

31/10

Salari e stipendi

Liquidata retribuzione ottenuta

X

Istituti previdenziali

Liquidata retribuzione ottenuta

X

Personale c/retribuzioni

Liquidata retribuzione ottenuta

X

31/10

Personale c/retribuzioni

Pagate retribuzioni

X

Personale c/arrotondamenti

Ultimo arrotondamento

X

Istituti previdenziali

Trattenuto contr. Sociali

X

Erario c/ritenute da versare

Ritenute fiscali

X

Personale c/acconti

Storno acconto corrisposto

X

Creditori diversi

Trattenute quote sindacali

X

Personale c/arrotondamenti

Arrotondamento precedente

X

Banca x c/c

Bonifico su c/c dipendente

X

31/10

Creditori diversi

Versate quote sindacali

X

Banca x c/c

Versate quote sindacali

X

3) la liquidazione e versamento dei contributi sociali  

DATA

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

31/10

Oneri sociali

Liquidati oneri sociali ottenuti

X

Istituti previdenziali

Liquidati oneri sociali ottenuti

X

4) la liquidazione e il versamento delle ritenute fiscali  

DATA

DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

DARE

AVERE

16/11

Erario c/ritenute da versare

Versate ritenute fiscali

X

IVA c/liquidazione

Versata IVA mese precedente

X

Istituti previdenziali

Istituti previdenziali  

X

Arrotondamenti passivi

Arrotondamenti passivi

X

Arrotondamenti attivi

Arrotondamenti attivi

X

Banca x c/c

Versamento unificato

X

Tipi di retribuzione previsti dalla legge

Esistono vari tipi di retribuzione dalla legge. L'articolo 2099 del codice civile prevede la retribuzione a tempo, la retribuzione a cottimo, quella con partecipazione agli utili e ai prodotti, quella a provvigione e la retribuzione in natura.

La retribuzione a tempo è quella determinata in rapporto alla durata della prestazione; all'interno di essa, è possibile distinguere tra quella oraria e quella mensile: quest'ultima prescinde dalle ore di effettivo lavoro, con la conseguenza che essa è comprensiva anche dei giorni di riposo settimanale o infrasettimanale; la retribuzione ad ore, invece prende in considerazione le ore effettivamente lavorate.

Esistono vari tipi di cottimo: il cottimo a prezzo o misura, il cui ammontare si ragguaglia alla quantità di prodotto; il cottimo a tempo, in cui il compenso si determina attraverso il tempo necessario per una certa quantità di prodotto; il cottimo integrale, che prevede un compenso per il lavoratore solo in funzione del risultato del suo lavoro; il cottimo misto, che introduce accanto alla figura del cottimo integrale un minimo compenso fisso.

La retribuzione con partecipazione totale o parziale agli utili è prevista dall'art. 2099 C.C..

Salva diversa disposizione dei contratti collettivi, la partecipazione agli utili si determina in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese con pubblicazione obbligatoria del bilancio, in base agli utili netti che risultano dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.

La retribuzione a provvigione (art. 2099 C.C.) è commisurata agli affari conclusi dal prestatore di lavoro a favore del datore di lavoro ed è utilizzata, in genere, per il personale addetto alle vendite.

La retribuzione del lavoratore, infine, può avvenire, in tutto o in parte, in natura.

Essa, in genere, è adottata al fine di rendere più agevole l'espletamento di certe mansioni (ad esempio, la concessione del vitto o dell'alloggio ai sorveglianti o ai custodi).  

g)     Forme particolari di lavoro subordinato

APPRENDISTATO  Particolare forma di lavoro in forza della quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire nella sua impresa all’apprendista assunto, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare un lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa. L’apprendista, superato il periodo d’addestramento professionale, prosegue il lavoro con la qualifica ottenuta alle prove d’idoneità; a questo punto il contratto si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato e, in caso contrario, il datore deve dare disdetta scritta al lavoratore al termine del periodo d’apprendistato (legge 25 del 1955/56/87 e legge 196 del 1997).

CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO  È disciplinato dalla legge 863 del 1984 e ha receduto un forte impulso nella legge 196 del 1997; i datori di lavoro possono assumere nominativamente i giovani da 16 a 32 anni, per massimo quattro anni e con l’obbligo di fargli far loro conseguire una formazione professionale. I vantaggi per i datori di lavoro sono notevoli; infatti, i contributi previdenziali sono assai inferiori a quelli di qualunque altro dipendente: inoltre questi lavoratori possono anche non essere assunti dalla società, al termine del contratto di formazione.

LAVORO PART-TIME  La Legge 863 del 1984 ha disciplinato per la prima volta il lavoro a tempo parziale; esso è caratterizzato dallo svolgimento di un’attività per un periodo ridotto rispetto al normale orario di lavoro. In questo caso il contratto deve essere redatto in forma scritta.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI  Sono lavori svolti per la tutela dell’ambiente dei beni culturali o in settori innovativi, come l’assistenza agli anziani o ai portatori handicap. La finalità è quella di utilizzare a vantaggio della collettività persone che sarebbero inattive e per le quali lo Atato dovrebbe pagare un sussidio di disoccupazione. Queste persone sono quelle sospese dal lavoro con diritto al trattamento straordinario d’integrazione salariale (Cassa Integrazione Straordinaria –CIG), gli iscritti da più di due anni alle liste di collocamento e i lavoratori. I soggetti legittimati sono le pubbliche amministrazioni (comuni, società a partecipazione statale).

LAVORO INTERINALE  Per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo, le imprese possono ricorrere a questa particolare forma di lavoro fondata sul rapporto fra tre soggetti: il lavoratore, l’utilizzatore della manodopera, e la società fornitrice della manodopera. Secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge in esame, il contratto di lavoro temporaneo, che si instaura tra impresa fornitrice e lavoratore, essa può essere stipulato a tempo determinato, ossia per l'intera durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, o a tempo indeterminato.

In forza di tale contratto, il lavoratore temporaneo presta la propria attività esclusivamente sotto la direzione dell'impresa utilizzatrice; in ipotesi di contratto a tempo indeterminato, il lavoratore resta a disposizione dell'impresa fornitrice per tutti i periodi in cui non esplica attività lavorativa.

Il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione previsto, a meno che non superi il periodo di prova o che non sopravvenga una giusta causa di recesso.

Con il contratto di lavoro interinale, quindi, il prestatore di lavoro, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa fornitrice, è assoggettato al potere direttivo dell'impresa utilizzatrice; qui si colloca la differenza tra lavoro interinale e appalto di servizi. In tale ultima fattispecie, infatti, è l'appaltatore che organizza i mezzi necessari al compimento del servizio commissionato, e che perciò è titolare del potere direttivo sui dipendenti.