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REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2008-09
ultimo aggiornamento: 2 aprile 2008

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Parte XII - Norme finali e transitorie


ART. 40 – sanzioni disciplinari

Con il D.P.R. n° 249 del 24 giugno 1998 è in vigore il nuovo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria che enuncia i diritti e doveri a cui gli studenti devono uniformare il loro comportamento.

Le norme disciplinari sono quelle previste dall’art.4 (disciplina) del suddetto D.P.R. 249/98.

Le sanzioni disciplinari in relazione alla gravità dell’inosservanza dei doveri sono:
a) ammonizione individuale del singolo docente con nota sul registro di classe e/o con comunicazione alla famiglia sul libretto personale dell’allievo;
b) ammonizione collettiva del singolo docente con nota sul registro di classe e comunicazione ai rappresentanti di classe componente studenti e genitori;
c) ammonizione individuale e/collettiva della Presidenza
d) sospensione individuale/collettiva dalle lezioni con obbligo di frequenza
e) sospensione individuale/collettiva dalle lezioni con allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
f) Attività obbligatoria a favore della comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti a) b) c) vengono irrogati dal singolo insegnante per inosservanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per disturbo dell’attività didattica, per assenze ingiustificate .

I provvedimenti disciplinari di cui ai punti d), e), f) vengono irrogati dall’intero consiglio di classe per episodi di particolare gravità.

Lo studente “non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari di nessun tipo senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.(Art.4 comma 3)

L’esposizione suddetta deve essere indirizzata per iscritto all’organo di garanzia e protocollata in segreteria.

ART. 41 – organo di garanzia

L’organo di garanzia interno alla scuola (art.5 comma 2) è costituito dal Dirigente Scolastico, due docenti nominati dal Collegio Docenti, un genitore, uno studente e un addetto del personale ATA eletti dal Consiglio di Istituto.

L’organo di garanzia esamina i ricorsi presentati dagli studenti entro quindici giorni dalla comunicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati.

ART. 42 - approvazione ed entrata in vigore

l Consiglio di Istituto ai sensi del T.U. approva il presente regolamento allo scopo di fissare i criteri fondamentali relativi all’organizzazione delle attività e al funzionamento dei servizi scolastici.

Ferme restando le competenze specifiche dei diversi organismi (Preside, Collegio Docenti, Consigli di Classe, ecc…), le norme in esso contenute costituiscono un’assunzione di responsabilità e di impegno per tutta la comunità scolastica.

Il presente regolamento, definitivamente approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24/11/1989, ed entrato in vigore dal 1/1/1990 è stato modificato in data 13/05/98 e successivamente in data 14/12/2004, in data 26/10/2006 e in data 18/12/2007.

ART. 43 - modifiche

Ogni modifica o integrazione del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio d’Istituto con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

SOMMARIO

I - Iscrizioni e formazione classi

II - Orari e funzionalità didattica

III - Didattica

IV - Studenti

V - Personale insegnante

VI - Personale non docente

VII - Attività sindacali

VIII - Genitori

IX - Organi collegiali

X - Uso dei servizi e delle strutture

XI - Norme di sicurezza

XII - Norme finali e transitorie

DOCUMENTI

POF
(Piano dell'Offerta formativa)

Regolamento di Istituto

Carta dei servizi

Programmazione ITIS
(zip, 215kbyte)

Programmazione Liceo
(zip, 152kbyte)

Programmazione IPS
(zip, 137kbyte)

Programma annuale
(pdf, 717kbyte)

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